L’uso del referendum
26 Agosto 2020
Se la Corte costituzionale avesse in gennaio dato il via libera e si fosse andati a votare sul referendum abrogativo in materia elettorale, si sarebbe trattato del secondo caso in tutta la storia della Repubblica di una consultazione di questo genere non richiesta dai cittadini attraverso la raccolta di almeno 500 mila firme. Il primo caso – ed è l’ultimo referendum abrogativo a essersi tenuto – risale all’aprile 2016, quando furono nove consigli regionali a chiedere il voto sulla legge che prorogava le concessioni per l’estrazione di idrocarburi. Per la cronaca, alle urne andò soltanto il 31% degli elettori e la consultazione risultò non valida per il mancato raggiungimento del quorum della maggioranza degli aventi diritto. In precedenza si era votato 66 volte e in tutti questi casi erano state raccolte le firme dei cittadini. Così pure nella consultazione precedente al referendum sulle “trivelle”, quella del 2011 (ben nove anni fa), in cui invece il quorum fu raggiunto. Nel caso del referendum elettorale voluto da Lega e FdI, erano stati materialmente otto consigli regionali a maggioranza di centro-destra a presentare la richiesta. La Costituzione prevede che debbano essere almeno cinque e dunque l’iniziativa era perfettamente legittima, a prescindere dal successivo giudizio negativo della Consulta sull’ammissibilità, abbastanza prevedibile per le incongruenze interne al quesito.Nel referendum del 20 e 21 settembre saremo chiamati a confermare o respingere la legge costituzionale che ha tagliato drasticamente il numero di parlamentari.E’ un referendum (detto correntemente “confermativo”) profondamente diverso da quello abrogativo e che a chiederlo sia stata una settantina di senatori è in sé un dato abbastanza fisiologico. La Costituzione, infatti, prevede la possibilità di questo tipo di consultazione quando le leggi di revisione costituzionale siano state approvate in Parlamento senza la maggioranza dei due terzi. Come forma di tutela delle minoranze, la titolarità dell’iniziativa è prevista anche per un quinto dei membri di una delle Camere, oltre che per i consigli regionali e gli elettori. L’aspetto singolare è che, stavolta, se il voto finale sulla legge che riduce i parlamentari non ha ottenuto i due terzi, le quattro votazioni richieste dalla procedura di revisione costituzionale hanno registrato, prima o dopo, il voto favorevole di quasi l’intero Parlamento: i primi passaggi hanno avuto il consenso della maggioranza giallo-verde, l’ultimo quello della maggioranza giallo-rossa. A queste condizioni, non c’è bisogno di particolare malizia per pensare che la richiesta di referendum abbia avuto altre motivazioni rispetto a quella ufficiale.Insomma, fermo restando l’apprezzabile rispetto delle forme previste dalla Costituzione (e non è cosa da poco), c’è qualcosa di strano nel fatto che proprio nella stagione in cui ci si riempie la bocca con la parola “popolo”, sia praticamente scomparsa dalla scena una delle poche occasioni di mobilitazione dal basso previste dal nostro ordinamento. La raccolta delle firme referendarie ha visto talvolta emergere nuovi soggetti collettivi. Ma anche quando l’iniziativa è stata presa dai partiti, essi sono dovuti comunque passare attraverso un’attività capillare e “fisica” sul territorio per reperire le sottoscrizioni necessarie.Adesso tutto procede dall’alto. E, paradossalmente, tutto diventa un referendum su tutto, quale che sia il tipo e l’oggetto della consultazione.
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